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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'assegnazione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio 1905-1906, della somma di lira 6 milioni, da destinarsi al pagamento delle spese incontrate dallo Stato, in occasione del terremoto dell'autunno 1905 nelle Calabrie.
[7]Di detta somma, L. 1,500,000 saranno erogate per costruzione di baracche; L. 2,000,000 per riparazione di case private; L. 250,000 per riparazione di edifici pubblici; L. 2,100,000 per spese generali di materiale e L. 150,000 per sussidi.
[8]Per l'esecuzione della presente legge e' fatta facolta' al Governo del Re di emettere mandati di anticipazione anche superiori alle lire trentamila. La giustificazione dei pagamenti eseguiti sopra i mandati stessi potra' farsi a spese ultimato.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[10]Data a Roma, addi' 15 aprile 1906.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Sidney Sonnino. L. Luzzatti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: E. Sacchi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
