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[1]Siccome nella parte della caserma San Girolamo da cedersi dal Municipio, non e' compresa l'area esterna al lato ovest della caserma stessa, che, mediante apposito contratto, fu dal Municipio ceduta in uso all'Amministrazione militare per cavallerizza scoperta fino all'anno 1908, resta fin d'ora stabilito che l'attuale contratto in data 14 luglio 1888 avra' vigore per altri trent'anni a datare dalla data del presente contratto soltanto per quanto riguarda la cessione in uso dell'area sopradetta.
[2]Il Municipio, qualora durante i trent'anni sopradetti dovesse occupare l'area ora destinata quale maneggio del reggimento cavalleria, si obbliga a cedere in uso gratuito all'Amministrazione militare l'altra area adiacente alla caserma San Girolamo segnata sul disegno qui annesso (allegato B), lunga m. 160,00 e larga m. 32,50 circa.
[3]L'area di cui trattasi sara' consegnata almeno un anno prima dell'occupazione dell'area attuale da parte del municipio, debitamente spianata e munita degli scoli opportuni per le acque piovane in modo che l'Amministrazione militare possa costruirvi la pista e le chiusure di legname occorrenti.
[4]Inoltre, finche' la caserma San Girolamo sara' adibita al ricovero di armi a cavallo, il municipio si obbliga a cedere in uso gratuito all'Amministrazione militare altra area equivalente, adatta e comoda per il maneggio scoperto, sempre quando per ragioni edilizie non potesse continuare a concedere l'uso delle aree contemplate nel presente contratto.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
