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[1]L'immobile demaniale militare e' dall'Amministrazione militare ceduto in permuta a corpo e non a misura, nello stato in cui si trova, e come e' da essa posseduto, con tutte le servitu' attive e passive.
[2]L'Amministrazione stessa non assume altra obbligazione se non quella d'evizione, nel qual caso il compenso spettante al Municipio sara' limitato al puro rimborso del valore della parte evitta o della somma pagata a colui che avra' agito per l'evizione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
