Art. 2 (Approvazione)
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[1]Al credito dello Stato verso la Societa' per il deprezzamento del materiale rotabile sara' aggiunta la somma di L. 86,829.33 (ottantaseimila ottocentoventinove e trentatre).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Bertolini. Cargano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
