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I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali, e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gl'indigeni od i nazionali di un terzo Stato.
Testo in vigore dal 29 aprile 1907 al 9 maggio 2025
