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Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione. Pei traffici di importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sara' pagata la dogana in un solo posto.

Testo in vigore dal 29 aprile 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-04-04;188~art3 · fonte del testo

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