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[1]L'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra, stabilito nelle antiche Provincie con la legge del 5 luglio 1859, sara' dal 1° gennaio 1852 applicato nelle Provincie del Regno alle quali non e' ancora esteso, sulle seguenti imposte:
[2]1. Contribuzione prediale che si riscuote a pro dello Stato;
[3]2. Imposta personale o di famiglia;
[4]3. Imposta sull'industria, sul commercio, sulle professioni liberali;
[5]4. Tassa sui redditi dei corpi morali, o stabilimenti di mano morta;
[6]5. Dazi di dogana, meno il diritto di spedizione sugli olii;
[7]6. Diritti per la vendita delle polveri da caccia e da mina;
[8]7. Tasse d'insinuazione, di registro, di successione e di emolumento giudiziario, cosi' fisse, come proporzionali;
[9]8. Prezzo della carta bollata, e diritti che si pagano per l'apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo;
[10]9. Diritti d'ipoteca per le iscrizioni e le trascrizioni, qualunque sia la data dei titoli.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1861 al 16 dicembre 2009
