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[1]I giovani ammessi nel corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del 3° e 4° anno di corso delle Regie Scuole di Marina.

[2]Si' gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come Guardie Marina di 2ª classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno pero' le competenze delle Guardie Marina di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento di tavola, che sara' per essi quello di una lira al giorno.

Testo in vigore dal 28 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-25;1844~allegato-n-1-art5 · fonte del testo

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