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[1]L'amministrazione di questa Cassa militare e' posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Uffiziali Generali scelti dal Ministro della Guerra.
[2]La Commissione di vigilanza sara' rinnovata ogni anno; essa nominera' il Presidente fra i membri che la compongono.
[3]Nell'intervallo delle Sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione sino a nuova elezione.
[4]In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporra' la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione puo' dar luogo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1866 al 14 giugno 1874
