Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1866 al 14 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
A ricevere le somme, di cui all'art. 1, e' instituita una Cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.
Testo in vigore dal 18 luglio 1866 al 14 giugno 1874
