Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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I contratti per le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere e tutti gli atti relativi saranno stipulati dal Municipio, e diverranno esecutivi quando il Ministro dell'Interno li abbia approvati.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 giugno 2002
