Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le emissioni saranno fatte dallo Stato.
[2]Gli interessi annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le annualita' fisse d'interessi e di ammortamento per gli anni successivi, giusta il precedente articolo 3, saranno per meta' a carico dello Stato e per meta' a carico del comune di Napoli.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 giugno 2002
