Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1908, n. 351
6La L. 5 luglio 1908, n. 351 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 della Convenzione) che "Il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), gia' aumentato in esecuzione dell'art. 2 della successiva legge 7 gennaio 1902, n. 290, viene elevato a L. 123,500,000 con un ulteriore aumento di L. 16,500,000".
Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2354, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), gia' aumentato in esecuzione dell'art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 290 e dell'art. 1 della Convenzione approvata colla successiva legge 5 luglio 1908, n. 351, viene elevato a L. 130.100.000, con un ulteriore aumento di L. 6.600.000".
Testo in vigore dal 18 gennaio 1920 al 30 giugno 2002
