Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1885 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →
[1]Con regolamento da approvarsi per decreto Reale saranno determinati i lavori da eseguire d'urgenza, e sara' provveduto alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1885.
[4]UMBERTO.
[5]DEPRETIS. A. MAGLIANI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 giugno 2002
