Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il sindaco di Napoli potra', nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:
- a)Per chiusura o risanamento di case insalubri;
- b)Per soppressione di pozzi o cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
- c)Per rimozione di cause d'insalubrita' dalle acque o dalle abitazioni;
- d)Per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;
- e)Per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
- f)Per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua;
- g)Per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;
- h)Per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 giugno 2002
