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[1]In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corta d'appello, sentito il procuratore generale, puo' incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.
[2]A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 2 dicembre 1917
