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Agli effetti dell'art. 16 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria di 2ª e 3ª classe, continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura gia' attribuita agli alunni di cancelleria.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
