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[1]In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

[2]Tale disposizione non e' pero' applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]FINOCCHIARO-APRILE - TEDESCO - FACTA.

[7]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 25 marzo 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;720~art25 · fonte del testo

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