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[1]Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1°, § 2 del Codice di procedura civile, e' prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.
[2]La domanda dovra' anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quietanze.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
