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[1]Gli alunni retribuiti di 1ª e 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora e innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.
[2]Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.
[3]Pel passaggio alla prima classe e' necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 307
4con decorrenza dal 1 gennaio 1917
Il Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 307 ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1) che "Durante la guerra e fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, gli aggiunti di 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano compiuto quattro anni dalla nomina ad alunno e prestato tre anni di servizio effettivo, saranno promossi alla 1ª classe con dispensa dall'esame pratico di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 720"; -(con l'art. 2, comma 1) che "Saranno esclusi dalle promozioni indicate nell' articolo precedente quegli aggiunti di 2ª classe che avranno ottenuto dai rispettivi capi delle Corti un numero di voti minore di sei sulla capacita', operosita' e condotta, giusta le prescrizioni dell'art. 11 lettera B del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776"; -(con l'art. 3, comma 1) che "Le suindicate promozioni di classe saranno disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1917, quanto ai posti gia' vacanti a tale data".
Testo in vigore dal 24 marzo 1918 al 16 dicembre 2009
