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Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
