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[1]Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell'art. 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all'art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.
[2]I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianita' a norma dell'art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
