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[1]I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte d'appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corta d'appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.
[2]Con R. decreto sara' provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari dei Regno.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
