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[1]La somma anzidetta sara' ripartita in sei esercizi, e cioe': per L. 30,000 nell'esercizio 1907-908 e per L. 34,000 in ciascuno dei cinque esercizi successivi.
[2]L'annuo stanziamento sara' iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione in apposito capitolo sotto la denominazione: «Servizio zootecnico - Miglioramento dei pascoli montani».
[3]Il residuo eventuale di un esercizio, va in aumento dell'esercizio successivo.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 5 aprile 1908.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]F. Cocco-Ortu. Carcano.
[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 11 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
