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[1]Nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e' stanziata la somma di L. 200,000 per aiutare l'opera di miglioramento dei pascoli montani esplicantesi:
- a)colla trasformazione del godimento delle proprieta' comunali e consorziali da organizzarsi su base cooperativa;
- b)con migliorie intese ad estendere i pascoli e consistenti in estirpazione di cespugli, spietamenti, prosciugamento di aree acquitrinose, colmate;
- c)con migliorie agrarie consistenti in formazione di prati segatizi, irrigazione, concimazione chimica razionale, seminagione di piante foraggiere;
- d)con migliorie relative al buon governo del bestiame consistenti nella costruzione di cascinali pel personale per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie, di abbeveratoi, e nella sistemazione della viabilita';
- e)con migliorie dirette ad assicurare la stabilita' dei pascoli consistenti in fognature, staccionate, briglie, rimboschimenti, condotta di acque piovane e sorgive.
[2]Avranno la preferenza i pascoli comunali e consorziali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
