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[1]Gli agenti dei quadri I e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e quelli dei quadri II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, che al 1° gennaio 1911 si trovavano allo stipendio di L. 1200, se hanno diritto all'assegno personale di anzianita' previsto dalla presente legge, saranno promossi direttamente a L. 1400 al compimento di un quadriennio sul detto stipendio di L. 1200.

[2]Gli altri agenti a L. 1200 dei detti quadri, sprovvisti di assegno personale, avranno invece l'aumento a L. 1320 con decorrenza dal 1° gennaio 1911, se a tale data possedevano due o piu' anni di anzianita' sullo stipendio di L. 1200, o con decorrenza dalla data del compimento del biennio, se avevano un'anzianita' minore.

[3]Gli avanzamenti successivi saranno regolati sulla progressione stabilita dalle tabelle annesse alla presente legge.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;575~art8 · fonte del testo

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