Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Tutti gli impiegati ed agenti delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che al 1° gennaio 1911 si trovavano in ruolo con stipendio inferiore a quello minimo fissato dalla presente legge pel quadro, cui rispettivamente appartengono, passano, dalla stessa data, al detto stipendio minimo, e dalla data medesima decorrera' per essi il nuovo periodo di avanzamento, nel quale nondimeno avranno effetto le qualificazioni riferibili all'anno 1909 e successivi.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;575~art6 · fonte del testo

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