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[1]L'assegno personale cessa o si riduce in modo che il cumulo di esso con lo stipendio non possa mai superare lo stipendio massimo del quadro cui l'impiegato od agente appartiene o perviene. Cessa altresi' col passaggio al quadro III della tabella A.
[2]L'assegno personale e' valutabile agli effetti della pensione.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
