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[1]Gli attuali primi ufficiali che, per effetto del disposto dell'art. 4 della legge 19 luglio 1907, n. 515, non abbiano potuto prendere parte ai precedenti esami per il posto di capo d'ufficio, saranno ammessi al primo esame di idoneita' nonche' al primo esame di merito che verranno banditi per la nomina a capo d'ufficio, dopo la pubblicazione della presente legge.
[2]Gli attuali capi linea del movimento e quelli che saranno tali nominati in seguito, per esame di concorso, appartenenti alla seconda categoria, passano nel ruolo dei capi d'ufficio, man mano che raggiungano lo stipendio di L. 3000 e che nel quadro relativo si verifichino vacanze di posti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 giugno 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Calissano - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
