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[1]Nella prima applicazione della presente legge qualora non fossero sufficienti a coprire i posti di capo sezione i primi segretari a L. 5000 e 4500 riconosciuti promovibili dal Consiglio di amministrazione, la promozione ai posti che restassero disponibili nel detto grado, potra' essere conferita, sempre previo parere del suddetto Consiglio, anche ai primi segretari a L. 4000 fino ad esaurimento dei detti posti.
[2]Per le promozioni a capo sezione dallo stipendio di L. 4000, la quinta parte dei posti e' riservata ai primi segretari con eguale stipendio, forniti del diploma rilasciato dalla scuola superiore postale telegrafica o di decreto pel quale abbiano avuto ed esercitato l'incarico di insegnante alla scuola medesima.
[3]Dopo l'applicazione della presente legge, pero', la scelta per i posti di capo sezione sara' effettuata per quattro quinti fra i primi segretari a L. 5000 e 4500 e per un quinto, colle norme del regolamento 16 maggio 1909, n. 341, fra i primi segretari gia' muniti del diploma come sopra, o che lo conseguiranno al termine dell'attuale corso biennale di detta scuola, e con stipendio non inferiore a L. 4000.
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
