Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 16 luglio 1914, n. 679.
Abrogato dal 7 agosto 1914
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Articolo abrogato dalla l. 16 luglio 1914, n. 679.
Abrogato dal 7 agosto 1914
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4 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1906 al 7 agosto 1914. 246 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sara', per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sara' di 13 ore e il massimo di 15.
tolto: Ciascun insegnante sara' tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero superera' il massimo delle ore stabilito per l'istituto al quale appartiene, per le ore d'insegnamento in piu' del detto massimo sara' compensato in conformita' del primo comma dell'art. 10. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggiunga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore d'insegnamento in piu' di quelle richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate in classi aggiunte o per altri incarichi, saranno compensate in conformita' del primo comma dell'art. 10.
tolto: Quando un insegnante insegni contemporaneamente, per ragioni di organico, in istituti di 1° e di 2° grado, egli e' tenuto all'obbligo d'orario fissato per gli istituti di 1° grado se appartiene al 1° ordine di ruoli, e a quello fissato per gli istituti di 2° grado se appartiene al 2° ordine di ruoli.
tolto: Gli insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli, sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella D; e per le ore in piu' d'insegnamento che venissero loro affidate per classi aggiunte o per altri incarichi saranno compensati in conformita' del primo comma dell'art. 10.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art8 · fonte del testo
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