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[1]Gli aumenti quinquennali di stipendio di cui all'art. 5, n. 1, oltre essere dati per anzianita' nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadanza normale dei detti periodi.
[2]Ogni anno, prima che siano assegnati gli aumenti per anzianita', messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degl'insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sara' formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato.
[3]Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianita'; e di essi non piu' di un terzo sara' scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni per arrivarvi.
[4]Nessun insegnante potra' ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.
[5]Anche per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrera' dalla data dell'aumento medesimo.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 26 giugno 1906
