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[1]L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli, con tutte le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventera' definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.
[2]L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianita'; pero' il suo passaggio non diventera' definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potra' ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sara' quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 13 aprile 1923
