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[1]Agli insegnanti ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella B.
[2]Ogni insegnante di qualsiasi ruolo avra' diritto di conseguire, successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:
[3]1° quattro aumenti quinquennali, nella misura fissa stabilita, per ciascun ordine di ruoli, dalla tabella B;
[4]2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914
