Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge s'intendono abrogate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 aprile 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sidney Sonnino. Boselli. Luzzatti.
[6]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
