Art. 48
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Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 e per gli esercizi successivi le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge e la somma a calcolo di L. 350,000 per la istituzione dell'ispettorato di cui all'art. 44.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
