Art. 47
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La presente legge avra' effetto a datare dal 1° gennaio 1906, e dovra' avere piena attuazione al 1° gennaio Per tutto cio' che concerne l'obbligo dei limiti d'orario, per le rimunerazioni stabilite dalle parti I e II della tabella C e pei compensi per correzione dei temi scritti e per cura di gabinetto di cui al 4° comma dell'art. 10, la presente legge avra' effetto dal principio dell'anno scolastico 1906-1907. Per l'anno scolastico corrente continueranno ad essere applicate le norme vigenti.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
