Art. 46
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[1]I contributi, che le Provincie, i Comuni e gli enti morali, per obbligo di legge e per convenzione speciale, pagano attualmente per il mantenimento degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale, continueranno ad essere pagati nella stessa misura, ferme restando le convenzioni in vigore.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi degli insegnanti delle scuole classiche, tecniche e normali, la tabella dei contributi annessa alle legge 16 luglio 1904, n. 397; la quale, cosi' modificata, sara' da applicare in tutti i provvedimenti di istituzione o conversione in governative di scuole classiche, tecniche o normali, a cui si fara' luogo dopo la promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 26 giugno 1906
