Art. 43
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Per gli attuali macchinisti, bidelli e inservienti-custodi viene mantenuto il ruolo ora vigente. Essi conseguiranno il primo degli aumenti biennali determinati dalla tabella F alla applicazione della presente legge, e il secondo dopo due anni; e cio' senza pregiudizio degli aumenti sessennali del decimo conseguiti o da conseguire.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
