Art. 40
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[1]A parziale deroga dell'art. 9, e fintanto che abbiano conseguito dopo la prima applicazione della presente legge il primo degli aumenti quinquennali o sessennali stabiliti dalla legge stessa, o successivamente alla prima applicazione della legge abbiano conseguita la nomina a ordinario, gli attuali insegnanti di ruolo avranno diritto a una retribuzione anche per le ore di lezione impartite in classi aggiunte a titolo di completamento di orario; ma questa retribuzione sara' calcolata nella misura della meta' di quella indicata nella parte I della tabella C.
[2]In quegli Istituti tecnici e nautici nei quali alcuni insegnamenti sono divisi per bienni fra due insegnanti, questi avranno diritto di conservare l'insegnamento del solo biennio ad essi ora assegnato, finche' resteranno in quell'Istituto, e l'obbligo d'orario di ciascuno di essi sara' rappresentato dal limite minimo di cui agli articoli 8 e 9.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
