Art. 35
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[1]Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli ad personam) ed effettivi, che per la applicazione della presente legge o successivamente passassero da un ordine inferiore di ruoli ad un ordine superiore, avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293, e 12 luglio 1900, n. 259, e cio' senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.
[2]Pei titolari di 4ª classe di ginnasio o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sara' di L. 400.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
