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Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno ad personam che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono inscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 25.

Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art34 · fonte del testo

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