Art. 34
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Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno ad personam che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono inscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 25.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
