Art. 33
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[1]Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli ad personam) e effettivi e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono indicati dalla tabella J in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.
[2]Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avra' diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.
[3]Lo stipendio risultante non potra' per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella J.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
