Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per gli insegnanti di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali, per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti cui appartenevano passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianita' richiesta dagli articoli 26, 30 e 31 anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
