Art. 31
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[1]All'applicazione della presente legge:
- a)gli incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare, conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario pel rispettivo ordine di ruoli;
- b)gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianita' di un quinquennio;
- c)gli incaricati di ruolo di seconda classe di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente, se hanno tre anni almeno di servizio e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.
[2]La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di straordinario, non sara' subordinata alle condizioni di ispezioni e di rapporti indicate dall'art. 3.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
