Art. 28
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[1]Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento di cui all'art. 26 compete soltanto per quello degli stipendi che da' diritto alla quota maggiore; e cio' senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.
[2]Per l'insegnamento pel quale non vi sara' aumento di stipendio, l'obbligo di orario sara' quello richiesto dal programma dello stesso insegnamento, salvo il compenso di cui al secondo comma dell'art. 8, nel caso che l'orario richiesto dal programma superi il massimo di ore stabilito dal medesimo articolo.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
