Art. 27
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[1]Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto dalla presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro ((dall'art. 215)) dalla legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.
[2]Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.
Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
