Art. 26
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[1]All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli ad personam) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sara' accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito per ciascun ordine di ruoli dalla tabella B.
[2]Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai 5/10, ai 4/10, ai 3/10 ed ai 2/10 dell'aumento stabilito dal comma precedente.
[3]Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescera' fino a raggiungere questo stipendio minimo.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
