Art. 23
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[1]Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spettera' a ciascun componente la Commissione esaminatrice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella G.
[2]Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici.
[3]1° al presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se insegnanti nell'ultima classe del corso, spettera' per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;
[4]2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spettera' la medesima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 26 giugno 1906
