Art. 21
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[1]Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella F.
[2]A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella, e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.
[3]Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914
