Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914. Leggi il testo vigente →

[1]Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella F.

[2]A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella, e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

[3]Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art21 · fonte del testo

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